Bando affitti: dopo Udine anche il Tribunale di Trieste condanna per discriminazione

Dopo il Tribunale di Udine, arriva una seconda conferma che in Friuli Venezia Giulia vengono discriminati gli stranieri nell’accesso al fondo di sostegno alla locazione. Anche il Tribunale di Trieste, con due successive ordinanze del 30 aprile 2021, ha riconosciuto il carattere discriminatorio del bando per i contributi alla locazione emesso dal Comune di Trieste sulla base del regolamento adottato dalla Regione FVG, la quale aveva inserito quale requisito di accesso al fondo la non titolarità di diritti di proprietà o nuda proprietà su alloggi in Italia o all’estero, condizione che poteva essere meramente autocertificata dai cittadini italiani ma andava dimostrata dai cittadini extra Ue con documenti ufficiali rilasciati dai propri paesi di origine o dalle ambasciate.

Secondo il Tribunale, la diversità di trattamento tra cittadini italiani ed extra Ue non è ragionevole né giustificabile posto che sia per gli uni che per gli altri lo Stato non può controllare direttamente la veridicità delle dichiarazioni rese circa l’insussistenza di proprietà di alloggi in un paese extra UE.

La diversità, osserva ancora il Tribunale, si traduce poi di fatto in un impedimento all’accesso al contributo per i cittadini di quei Paesi dove, come rilevato dal Governo in merito al reddito di cittadinanza, non è possibile ottenere alcuna certificazione sulla propria situazione reddituale.

Rileva il Tribunale che, trattandosi di una misura di sostegno ai nuclei in situazione di disagio economico, attestato dall’ISEE, non vi è peraltro un collegamento diretto tra la ratio del contributo e il requisito di accesso che va dunque disapplicato in attuazione delle direttive europee e del principio già espresso dalla Corte Costituzionale la quale, con la recente sentenza 9/2021, ha dichiarato illegittima la norma della Legge Regionale Abruzzo che imponeva analogo onere documentale.

Il Tribunale ha dunque condannato il Comune a inserire i due ricorrenti in graduatoria, ordinato la pubblicazione del provvedimento entro 30 giorni sul sito della Regione e condannato la Regione al pagamento delle spese processuali, esentandone invece il Comune il quale, tenuto ad applicare il regolamento regionale, si era dichiarato sin da subito disponibile in caso di disapplicazione delle norme regionali al riconoscimento del contributo richiesto. 

Auspichiamo che tutti i comuni della Regione diano attuazione a queste ordinanze per non incorrere in ulteriore contenzioso.


L’ordinanza

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